Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della L. n. 2192017, entrata in vigore il 31/01/2018.
Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)
A chi è rivolto
Alle persone maggiori di età che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo, in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà.
Descrizione
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere può, attraverso la D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici, alle scelte terapeutiche, ai singoli trattamenti sanitari.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- a mezzo di atto pubblico notarile:
- con scrittura privata, da depositare presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza, che provvede alla trasmissione telematica alla banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute;
- con scrittura privata da consegnare alle strutture sanitarie delle regioni ove è stato istituito il fascicolo sanitario elettronico;
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Con le medesime forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza ne impediscano la revoca, è possibile procedere in tal senso con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
Il cittadino che redige la propria D.A.T. può designare una persona di sua fiducia (il "fiduciario"), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere in relazione ai trattamenti proposti. Il fiduciario, cui viene consegnata copia della disposizione, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che può accettare la nomina sottoscrivendo le D.A.T. o con atto successivo. Può rinunciare all'incarico presentando apposita dichiarazione nel comune di deposito della disposizione. È fatta salva la possibilità di non nominare alcun fiduciario: in questo caso, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del ministero della salute, collegandosi a questo link
Come fare
Il cittadino residente nel Comune di Introbio che desideri procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della D.A.T. presso il Comune, data la delicatezza del documento e del suo contenuto, deve seguire questa procedura:
1. Sottoscrivere personalmente la D.A.T. e predisporre una busta che verrà sigillata al momento del deposito, ove inserire anche le fotocopie dei documenti di identità del disponente e del fiduciario. Previo consenso dell’interessato, il documento verrà inviato alla banca dati istituita presso il Ministero della Salute con D.M. n. 168 del 10 dicembre 2019;
2. Presentarsi all'ufficio demografico con i seguenti documenti: D.A.T. in originale, copia del documento d'identità valido, copia del codice fiscale e modulo di iscrizione al registro per il deposito della D.A.T. in originale, compilato in tutte le sue parti, da firmare di fronte all'ufficiale di stato civile, che provvederà a protocollare l’istanza di deposito, rilasciare relativa ricevuta, archiviare la documentazione presentata e, con il consenso del disponente, inviarla alla banca dati digitale istituita presso il Ministero della Salute. Una volta caricata (riceverete una notifica via mail direttamente dal Ministero) sarà possibile consultare la D.A.T. dal sito https://dat.salute.gov.it/portale-dat/.
In caso d'impossibilità del fiduciario a presentarsi, il disponente può consegnare il modulo di iscrizione del medesimo, debitamente compilato e firmato con allegata la copia di un documento d’identità e del codice fiscale dello stesso.
Cosa serve
Nel Comune le DAT vanno consegnate personalmente, o da una terza persona opportunamente delegata, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale dello stato civile, presso l’ufficio di stato civile.
Chi le consegna deve essere in possesso:
- di un documento di riconoscimento valido;
- della delega del disponente con allegata la fotocopia di un documento d’identità dello stesso, qualora la consegna fosse fatta da un soggetto terzo (il deposito sarà possibile solo se il disponente risultasse in grado di intendere e volere a seguito delle verifiche controlli disposti dall'ufficiale di anagrafe).
Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare il modulo per registrazione DAT.
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta (avvio di procedimento) con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.
L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente.
Cosa si ottiene
La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
- Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT
- Termine: 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta
La registrazione della dichiarazione sull'apposito registro avviene non appena terminati i controlli di rito sulla documentazione presentata, e nel giro di alcuni giorni viene trasmessa alla Banca nazionale.
Costi
La D.A.T. è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.