A cura dell'ufficio demografico
Data Pubblicazione:
3 Aprile 2025
Tempo di Lettura:
8 minutiUltimo Aggiornamento:
11 Giugno 2025 14:51
Argomenti:
A cura dell'ufficio demografico
Data Pubblicazione:
3 Aprile 2025
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8 minutiUltimo Aggiornamento:
11 Giugno 2025 14:51
Argomenti:
Si avvisa la cittadinanza che nelle giornate di:
si voterà per n. 5 referendum abrogativi dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio – 7 febbraio 2025.
I quesiti indicati dai Decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31-3-2025, sono i seguenti:
1) «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione»
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro?»
2) «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro?”
3) «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente?”
4) «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»
“Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?”
5) «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»
"Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.», della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?"
Scorrendo la pagina, è possibile consultare le notizie riguardanti il procedimento elettorale.
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APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO ELETTORALE
Si avvisa la cittadinanza che per consentire il rilascio / rinnovo della tessera elettorale in occasione dei Referendum popolari abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, l'Ufficio Elettorale del Comune di Introbio osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
COSA SERVE
In caso di cambio indirizzo nell'ambito del Comune, si potrà ritirare il tagliando con indicata la nuova sezione elettorale da apporre sulla tessera.
In caso di furto o smarrimento, è richiesta la compilazione di una dichiarazione sostitutiva presso l’Ufficio Elettorale.
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VOTO DOMICILIARE
Si rende noto che in occasione delle elezioni previste per i REFERENDUM in oggetto, possono essere ammessi al voto domiciliare:
I suddetti interessati dovranno inviare (su modello gratuito da ritirare presso l'ufficio elettorale comunale) la prescritta dichiarazione nel periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione e cioè da martedì 29 aprile a lunedì 19 maggio 2025.
Alla dichiarazione devono essere allegate:
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DISCIPLINA DEL VOTO FUORI SEDE
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati nel comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data delle consultazioni.
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare apposita domanda al comune di temporaneo domicilio, utilizzando preferibilmente il modello disponibile a fondo pagina, nella sezione allegati, entro domenica 4 maggio 2025 (con eventuale revoca entro mercoledì 14 maggio 2025) indicando:
Vanno allegati i seguenti documenti:
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VOTO IN ITALIA PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
Ai sensi della L. 27.12.2001 n. 459 e del D.P.R. 02.04.2003, n. 104, I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Aire e nelle liste elettorali esercitano il voto per corrispondenza, fermo restando la possibilità di votare in Italia presso il comune di iscrizione elettorale.
La scelta (opzione) va comunicata per iscritto all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 10 aprile e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, utilizzando il modulo indicato nella sezione allegati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri (link Referendum abrogativi 2025 – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)
Demografici e Protocollo
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